Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Accesso civico "generalizzato" concernente documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria
Contenuto dell'obbligo
Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Riferimenti normativi
Art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
L'accesso generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
La richiesta di accesso generalizzato non necessita di motivazione e deve indicare:
- i dati identificativi del richiedente;
- i dati o documenti ai quali si riferisce, o gli elementi necessari per la loro identificazione.
La richiesta di accesso generalizzato può essere presentata alternativamente:
- agli Uffici comunali competenti a detenere i documenti oggetto della richiesta;
- all’Ufficio Segreteria/Relazioni con il Pubblico (URP) il quale, se non direttamente competente, provvede a trasmettere la richiesta all’Ufficio di merito competente.
La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata tramite:
- posta elettronica certificata: comune@pec.comune.tesero.tn.it;
- posta elettronica: info@comune.tesero.tn.it;
- consegna a mano o per posta ordinaria: Comune di Tesero, Via IV Novembre, 27 - 38038 Tesero (Tn).
Il responsabile dell’Ufficio comunale competente a detenere i documenti oggetto della richiesta si pronuncia sulla stessa con provvedimento espresso e motivato, comunicato al richiedente ed agli eventuali controinteressati.
Si applicano le esclusioni previste dalla legge, incluse quelle di cui all'art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990 (nell'ordinamento locale si applicano le corrispondenti disposizioni dell'art. 32 bis, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 23/1992). Si applicano altresì i limiti derivanti dalla tutela di determinati interessi pubblici e privati, elencati nell'art. 5 bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33/2013.
In caso di accoglimento dell'istanza nonostante l'opposizione dei controinteressati, i documenti richiesti sono trasmessi al richiedente non prima che siano decorsi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione stessa da parte dei controinteressati.
29/05/2023
Ultimo aggiornamento:29/05/2023 10:41